11/20/2008

Canone (demaniale) di natura enfiteutica

DEFINIZIONE - CAMPO DI APPLICAZIONE
E' il corrispettivo dovuto al Comune:
1) dal legittimatario di terre civiche (chi ottiene la legittimazione ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 1766/1927);
2) da chi ottiene la conciliazione ai sensi dell'art. 30 del RD 10/03/1810 o dell'art. 51 del RD 03/07/1861 o dell'art. 29 della Legge 1766/1927;
3) da chi ottiene la trasformazione in enfiteusi perpetua ai sensi dell'art. 26 RD 332/1928;
4) da chi è assegnatario di un terreno oggetto di quotizzazione precedente alla Legge 1766/1927, ai sensi della Legge 01/09/1806, dell'art. 32 RD 03/12/1808, dell'art. 182 Legge 12/12/1816, dell'art. 1 RD 03/07/1861;
5) da chi ottiene la trasformazione in colonia perpetua inamovibile ai sensi dell'art. 28 del RD 10/03/1810;
6) da chi ottiene la liquidazione degli usi civici su terre private (chiamata anche affrancazione) ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 della Legge 1766/1927;
7) dall’arbitrario occupatore di terre civiche (canone di occupazione).

Nei primi sei casi, il terreno è proprietà privata del cittadino ed è gravato da un canone redimibile (cancellabile) con la procedura dell'affrancazione. Tale canone ha natura pubblicistica (come confermato dalla Corte dei Conti con delibera/parere n. 18/2006 che sottolinea l’obbligatorietà per i Comuni di riscuotere i canoni di natura enfiteutica) ed è perpetuo: la demanialità si è trasferita dal bene civico al canone di nautra enfiteutica il cui capitale di affrancazione è imprescrittibile in quanto destinato alla collettività per opere che vadano a compensare la perdita del valore dell'area demaniale civica perduta (ai sensi dell'art. 24 della Legge 1766/1927: "Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del ministero dell’economia nazionale [ora Regione], per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Egualmente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell’art. 12").

La qualificazione giuridica del diritto costituito con la quotizzazione anteriore al 1927 e con la legittimazione si rileva dal dettato dell’Art. 24 della L. 1766/1927: trattasi, in realtà, di un rapporto nel quale predominano, sotto ogni aspetto, particolari caratteri nettamente pubblicistici; il carattere di specialità e di pubblicità sono evidenziati dal particolare vincolo della destinazione del capitale di affrancazione ad un interesse pubblico (Art. 24 L. 1766/1927 in riferimento ai canoni imposti con la legittimazione e con tutte le quotizzazioni, anche quelle precedenti al 1927), qual è quello della realizzazione di opere permanenti di interesse generale della popolazione; altro elemento che rivela l’intenzione del legislatore di garantire un equivalente interesse pubblico nonostante la liquidazione dell’uso civico, è il criterio di determinazione del capitale del canone (Art. 10 L. 1766/1927); questo deve corrispondere al valore del fondo ed è, quindi, nettamente superiore a quello previsto dalla legge 607 del 1966 (sulle enfiteusi private), che lo stabilisce in una somma pari a 15 volte il valore del canone, calcolato in base al reddito dominicale.

L’assenza di un rapporto enfiteutico riconducibile a quello disciplinato dal Codice Civile è palese atteso che trattasi di enfiteusi atipiche e di diritto pubblico.

Detti canoni sono di “natura enfiteutica” e non “enfiteutici”, e, conseguentemente soggetti soltanto alla legge 01/09/1806, al Regio Decreto 03/12/1808, al Regio Decreto 10 marzo 1810, al Regio Decreto 03/017/1861, alla legge speciale n. 1766 del 16/06/1927 ed al Regio Decreto n. 332 del 26/02/1928, con esclusione espressa dell’applicabilità della disciplina civilistica.

Nell’Italia meridionale i canoni di natura enfiteutica che gravano su tali terreni (da non confondere con i livelli di altra origine e natura) rappresentano un ventesimo (1/20) del valore del bene dato in proprietà al possessore; tale ventesimo, è ottenuto per capitalizzazione al 5% del valore del bene. Ai sensi dell'art. 10 della Legge 1766/1927 occorre decurtare il valore delle migliorie quindi si può scegliere come qualità predominante il PASCOLO che rappresenta la qualità più vicina al terreno non migliorato/non coltivato.
Nel settimo caso il terreno arbitrariamente occupato rientra nel demanio civico comunale (patrimonio indisponibile) e non è affrancabile. In mancanza di legittimazione o di concessione in utenza temporanea, il terreno va reintegrato al demanio civico.

La Legge 16/1974 che prevedeva l'estinzione dei rapporti perpetui reali antecedenti al 28/10/1941 con canone inferiore a Lire 1.000 annue è stata abrogata dal D.L. 112/2008, e comunque la Corte dei Conti ha chiarito con parere 18/2006 che tale norma non era applicabile ai beni comunali, come confermato di recente dalla Sentenza della Cassazione n. 4201/2014.

CALCOLO/AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LEGITTIMAZIONE
Un altro importante parere si aggiunge alla schiera di sentenze e studi circa la corretta rivalutazione dei canoni di legittimazione di terre civiche ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 1766/1927: secondo la Regione Campania (nota prot. 2012 del 17/10/2012 - richiesta di parere) "dalle considerazioni di diritto di cui alla suddetta decisione del Consiglio di Stato (Sez. quinta, n. 8940/09 reg. dec. del 20/10/2009, depositata il 29/12/2009) e della natura stessa dell'istituto della "legittimazione" non appare illogico desumere una sfera di attribuzioni in capo all'Ente locale (Comune) nell'applicazione del principio di adeguamento del canone nei limiti della ragionevolezza sancito dalla Corte Costituzionale con le richiamate pronunce (n. 406/1988 e 143/1997)".

Con parere del 10/12/2001, l’Avvocatura Generale dello Stato in merito appunto a canoni di legittimazione (di cui all’Art. 10 della L. 1766/1927) calcolati negli anni passati e da utilizzare per la relativa legittimazione/affrancazione, dichiara: "si esprime avviso che i canoni enfiteutici devono essere adeguati, con un provvedimento integrativo, ad evitare che il mantenimento di valori non più attuali possa risolversi in una sostanziale oblazione, a prezzo vile, dei diritti facenti capo al soggetto pubblico titolare del demanio civico".

CALCOLO/AGGIORNAMENTO DEI CANONI - RIVALUTAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE
In merito al calcolo dei canoni (demaniali) di natura enfiteutica con norme che fanno espresso riferimento ai redditi dominicali (Legge 607/1966, Legge 1138/1970, art. 9 Legge Regionale Basilicata 57/2000 e s.m.i. e altre norme), alla luce di quanto detto e di tutta la giurisprudenza presente (sentenza Cassazione civ. 13595/2000; sentenze della Corte Costituzionale 145/1973, 600/1988, 74/1996143/1997406/1988, 318/2002, 160/2008), appare evidente come sia impossibile utilizzare il reddito dominicale non rivalutato (cioè quello presente sulle attuali visure catastali e riferito al lontano 1979); non è difficile ipotizzare un evidente danno erariale per gli Enti che dovessero adottarlo senza una giusta rivalutazione.

Volendo, infatti, ipotizzare una possibile forma di rivalutazione utilizzando gli indici I.S.T.A.T. (che sappiamo essere comunque inferiori alla vera svalutazione monetaria avvenuta dal 1979 ad oggi), si otterrebbe un indice di rivalutazione pari a 6,19, cioè il 619%. In poche parole, 1 euro del 1979 equivalgono a 6,19 euro di oggi (aggiornato da gennaio 1979 a dicembre 2015). Il tutto lo si può verificare facilmente al seguente link. Qui gli indici ISTAT dal 1900.

Il reddito dominicale così rivalutato, comunque, non deve essere minore dell'indennità di esproprio, come dettato dall'Agenzia del Territorio con la propria Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011 per i canoni enfiteutici, censi e livelli gravanti sui terreni soggetti ad enfiteusi di cui al Codice Civile; secondo l'Agenzia del Territorio vanno utilizzati i Valori Agricoli Medi che le regioni aggiornano annualmente per il calcolo delle indennità di esproprio: "consegue, in linea di principio, che ogniqualvolta il reddito dominicale rivalutato risulti inferiore a tale soglia, il canone adrà di fatto rapportato a tale diversa misura pari alla quindicesima parte dell'indennità di esproprio; con conseguente aggiornamento anche del capitale di affranco che, in tal caso, sarà pari per l'appunto all'indennità di esproprio", e ancora: "il capitale di affranco ed i canoni enfiteutici andranno determinati facendo ricorso al criterio dell'indennità di esproprio e non, piuttosto, a quello del reddito dominicale rivalutato [ci si riferisce alla rivalutazione di cui all'art. 3, comma 50, della Legge 23/12/1996, n. 662 che prevede una rivalutazione del reddito dominicale dei terreni pari all'80%([1])] non più rispondente all'effettiva realtà economica".

([1]) Secondo la Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011 dell'Agenzia del Territorio: "l'ultimo coefficiente di rivalutazione dei redditi dominicali - non soggetti a revisione da molti anni - pare, allo stato, ancora quello dell'80%, si è rivelato che operando in tal senso si perviene comunque alla determinazione di somme non adeguatamente corrispondenti alla realtà economica" 

2 commenti:

  1. Buongiorno Dott. Labriola.
    Innanzitutto devo porgerle i miei ringraziamenti per il contributo che concede a tutti noi.
    La situazione è questa: sono inserito tra gli assegnatari del "ruolo quote trasformate in enfiteusi perpetua" attraverso un decreto, datato 1985, della Regione Campania.
    Il ruolo riporta sia la superficie a me assegnata, sia il canone annuo, pari a Lire 1700.
    Ad oggi, volendo procedere alla affrancazione del canone, dibatto con l'ufficio comunale preposto circa l'entità del canone e quindi del capitale di affranco.
    Ho ritenuto sensibilizzare l'ufficio comunale riguardo il fatto che poichè all'epoca della redazione del ruolo il perito ha assegnato l'importo dovuto a titolo di canone di natura enfiteutica, tale importo ad oggi resta l'unico valido in mancanza di atti regionali o comunali coi quali si sarebbe apportata la variazione a detto valore economico. Infatti non ci sono delibere comnali in tal senso e non ne ho trovate in seno all'organo regionale
    L'ufficio ritiene che il canone attuale, determinato quindi alla data odierna, debba coincidere col valore agricolo medio, o meglio la quindicesima parte di esso. Nella fattispecie il canone così calcolato corrisponderebbe a Euro 160, mentre, il capitale di affranco consequenziale sarebbe pari ad Euro 2400 circa.
    La tesi che mi si propone, senza migliore specificazione del calcolo, è che il Comune prende come BASE il valore dato dal perito, al quale va moltiplicato uno o più coefficienti di maggiorazione, attraverso i quali il valore del canone non risulti inferiore al VAM specifico. Mi si rappresenta, ancora, che tale valore equivale alla indennità di esproprio.
    Mi chiedo perchè io che sono enfiteuta del terreno, atteso che mi par di aver capito che l'affrancazione sia solo l'estensione del diritto che già detengo, mi comporta il pagamento del valore verosimilmente aderente a quello di libero mercato.
    Chiedo a lei chiarimento sulla anziesposta questione nonché chiarimento circa l'eguale o diverso trattamento economico tra enfiteuta, il legittimato, il livellario.
    Spero potrà prendere favorevolmente in considerazione il mio quesito.
    Rinnovo i ringraziamenti e porgo distinti saluti
    Sandro Boccia

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    1. il comune utilizza il VAM di quale qualità? quella attuale o quella ottenuta decurtando le migliorie?

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