5/03/2016

Usi Civici in Basilicata: nuova legge regionale in vista

Facendo seguito all'ultimazione delle attività del gruppo di lavoro (partite il 31/03/2015 e concluse a febbraio 2016) a cui hanno partecipato, oltre al rappresentante del Coordinamento lucano della Consulta, anche i rappresentanti di Anci, Unitel, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copagri, Ordini/Collegi professionali e alcuni docenti universitari, con Delibera di Giunta Regionale n. 457 del 29/04/2016 è stato approvato il disegno di legge modificativo ed abrogativo della LR 57/2000.

Il nuovo testo verrà presentato in un convegno che si terrà lunedì 16/05/2016 alle ore 11.00 presso la Sala Inguscio della Regione BasilicataQui il testo e la relazione finale:

Gruppo di lavoro per la stesura di un testo modificativo della Legge Regione Basilicata n.57/2000 “Usi civici e loro gestione in attuazione della Legge n.1766/1927 e Regio Decreto n.332/1928”
RELAZIONE FINALE (29 febbraio 2016)
1. Premessa
Con D.G.R. n. 1147 del 23/09/2014 la Giunta Regionale della Basilicata dava seguito all’invito formulato dal Presidente della Regione nel corso dell'intervento conclusivo dei lavori del convegno promosso dalla Coldiretti Basilicata su “Usi civici e proprietà collettive nella Regione Basilicata” tenutosi il 2 luglio 2014 a Potenza, deliberando la costituzione di un gruppo di lavoro che, nell’ottica collaborativa della risoluzione dei problemi della collettività, si incaricasse di proporre un testo modificativo della legge regionale vigente in materia di usi civici (L.R. n.57/2000).
Con successiva D.G.R. n. 199 del 24/02/2015, la Giunta Regionale decideva di ampliare la composizione del gruppo di lavoro medesimo, estendendo la partecipazione, inizialmente non prevista, ad ordini e collegi professionali operanti sul territorio. Si perveniva, in tal modo, alla seguente formulazione definitiva del gruppo di lavoro:
- Regione Basilicata
- Anci Basilicata
- Unitel Basilicata
- Coldiretti Basilicata
- Cia Basilicata
- Confagricoltura Basilicata
- Copagri Basilicata
- Coordinamento Regionale per la Basilicata della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva
- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Potenza
- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Matera
- Ordine degli Architetti delle provincia di Potenza
- Ordine degli Architetti delle provincia di Matera
- Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza
- Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera
- Collegio dei Geometri e Geometri Laureati delle provincia di Potenza
- Collegio dei Geometri e Geometri Laureati delle provincia di Matera
- Collegio Interprovinciale Agrotecnici e Agrotecnici Laureati province di Potenza e Matera
- Collegio provinciale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati provincia di Potenza
- Collegio provinciale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati provincia di Matera
- Ordine degli Avvocati di Potenza
- Ordine degli Avvocati di Matera
- Periti demaniali iscritti nell'elenco regionale
- Istruttori demaniali iscritti nell'elenco regionale
- Prof. Giuseppe Di Genio, dell'Università degli Studi di Salerno
- Prof. Severino Romano, dell'Università degli Studi della Basilicata.
Concluse le attività preliminari, il gruppo di lavoro si insediava ufficialmente il giorno 31 marzo 2015. Gli enti prendevano parte all'iniziativa mediante la nomina di un proprio rappresentante. Il coordinamento delle attività veniva assunto dal rappresentante della Regione Basilicata, nella persona del Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole del Dipartimento Agricoltura, con funzioni anche di Presidente dell'assemblea. Per lo svolgimento dei lavori, si stabiliva altresì di dotarsi del contributo di un Segretario del gruppo, esterno all'amministrazione regionale, con funzioni anche di verbalizzazione delle sedute. Lo stesso gruppo, infine, decideva di autoregolamentarsi stabilendo, ai fini della validità delle riunioni periodiche, un quorum costitutivo ed un quorum deliberativo calcolati in base al numero dei presenti alle singole sedute, atteso che non tutti i componenti assicuravano la stessa partecipazione costante.
Tanto doverosamente premesso, si evidenzia che l'attività svolta dal gruppo è stata complessivamente improntata alla ricerca - nell'ambito della gestione di un istituto giuridico quale quello degli usi civici che presenta indubbiamente caratteristiche molto particolari e risvolti interdisciplinari - della introduzione di nuovi profili e contenuti che possano rendere più chiara la norma, al fine di ridurre il possibile contenzioso nonché di favorire l'univoca interpretazione ed applicazione da parte dei diversi soggetti a vario titolo interessati, in primis i Comuni ai quali spetta la gestione operativa. Sono stati, pertanto, discussi dal gruppo aspetti di natura sia prettamente tecnica che squisitamente giuridico-amministrativa, tenendo presente, in maniera più ampia, la possibile ricaduta positiva sul territorio dal punto di vista socio-economico, soprattutto in considerazione dell'attuale momento storico, in concomitanza dell'avvio del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari a beneficio dell'agricoltura e delle aziende agricole (PSR e PAC).
Si ritiene, pertanto, che l'attuazione dei contenuti espressi nel nuovo testo di legge potrà garantire diversi elementi di forza nella gestione amministrativa del territorio regionale. Infatti, per un verso permetterà di dare corso, con evidente beneficio per l'intera collettività, alle operazioni di tutela e valorizzazione dei terreni di uso civico, in considerazione della loro forte valenza paesaggistica; per altro verso, consentirà di attribuire a dette operazioni una forte valenza economica, con la promozione dello sviluppo delle popolazioni titolari dei diritti di uso civico e dell’incremento delle attività economiche nelle zone rurali. Inoltre, favorirà il riordino dei demani civici, risolvendo con adeguati strumenti giuridici le situazioni in cui l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni risulta irrimediabilmente compromessa. Tanto a vantaggio sia dei cittadini che degli addetti ai lavori. Infine, fornirà informazioni necessarie ad una corretta pianificazione territoriale.
Nelle pagine che seguono, viene presentato il testo di legge proposto dal gruppo di lavoro. Al fine di agevolare una lettura comparativa, alla nuova stesura è stato affiancato il testo della legge attualmente vigente. Nel rimandare, pertanto, all'analisi dei singoli articoli, si evidenziano già qui alcuni aspetti salienti che caratterizzano la nuova formulazione:
- necessità dell'informatizzazione dell'inventario secondo procedure standardizzate (art. 2);
- potenziamento delle attività formative in materia di usi civici promosse dall'amministrazione regionale, anche avvalendosi della collaborazione di enti terzi, ai fini del costante aggiornamento degli addetti ai lavori (art. 3);
- determinazione della destinazione a pascolo quale valore univoco di riferimento per le autorizzazioni in sanatoria ex art. 12 Legge 1766/1927; alla sanatoria sono ammesse anche le aree annesse ai fabbricati, nella misura massima di dieci volte la superficie edificata, oltre alla superficie necessaria per l’accesso al fondo o al fabbricato dalle strade pubbliche (art. 5);
- riduzione dei termini procedimentali relativi ad accertamenti, verifiche e riconfinazioni delle terre civiche (art. 7);
- concorso dell'amministrazione regionale alla spesa per le istruttorie e per le operazioni demaniali, con un contributo del 50% a fondo perduto per ogni perito e/o istruttore incaricato. Per i Comuni che ne fanno motivata richiesta, la Regione può anticipare la restante parte delle spese peritali fino al completamento delle operazioni demaniali, per poi recuperarla dal Comune tramite il ricavato delle operazioni demaniali (art. 7);
- introduzione del reddito dominicale riferito alla qualità pascolo nella classe più elevata quale criterio univoco per la determinazione del canone di affrancazione dei livelli (art. 9);
- obbligo di adozione dei Regolamenti comunali di uso civico entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento di attuazione della Legge Regionale (art. 12);
- istituzione di una Consulta composta da esperti designati dalle organizzazioni agricole e dagli ordini/collegi professionali. (art. 18). Segue testo integrale e Delibera di Giunta Regionale 457/2016.

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