9/30/2014

XX Riunione Scientifica - Trento, 20-21 novembre 2014

XX Riunione Scientifica - Trento, 20-21 novembre 2014  

Invito e programma dei lavori per la XX Riunione Scientifica del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, sul tema PRINCIPI PER UNA STRATEGIA DI GESTIONE DEI PATRIMONI DEGLI ASSETTI FONDIARI COLLETTIVI IN UN SISTEMA EVOLUTIVO ECONOMIA-AMBIENTE - Trento, 20-21 novembre 2014 - Sala Conferenze del Dipartimento di Economia e Management - Trento, Via Rosmini, 44.




9/25/2014

Bando per l'Assegnazione in Concessione di Terreni Agricoli ubicati nelle Foreste del Demanio (Regione Basilicata)


In attuazione della Delibera di Giunta Regionale 262/2014, scade il 01/10/2014 il bando per l'assegnazione in concessione di terreni agricoli DI PROPRIETA' DELLA REGIONE BASILICATA ubicati nelle foreste del Demanio Regionale:

- Comune di Brindisi di Montagna - Foresta Grancia, superficie 181,4202 ettari, valore affitto annuo € 29.190,44;
- Comune di Pomarico - Foresta Cavone, superficie 1,1511 ettari, valore affitto annuo € 231,41;
- Comune di Atella - Foresta Monticchio, superficie 48,326 ettari, valore affitto annuo € 18.355,66.

Il valore ottenuto deriva dal 3% dell'indennità di espropriazione e del valore agricolo medio dei terreni ad ettaro stabilito dall'omonima commissione provinciale 2012 (valevole per il 2013), variabile per comune e qualità catastale.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il terreno sarà assegnato al richiedente che ha presentato l’offerta economica più alta rispetto al canone posto a base di gara per il terreno chiesto in concessione, e che ha conseguito il maggior punteggio in base alla tabella riportata sul bando.

9/20/2014

Comuni meridionali: presunzione di demanialità dei terreni comunali

Come ricorda anche la Regione Abruzzo in questa nota, qualora non fosse possibile attestare la natura dei suoli di proprietà comunale, nei Comuni facenti parte dell'ex Regno delle Due Sicilie, è sussistente la cosiddetta "presunzione di demanialità" (Ubi feuda, ibi demania) affermata dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civici con la sentenza n. 2598 del 16/08/1958, secondo cui, essendo il Comune dell'Italia meridionale sorto come ente autarchico solo con la dominazione francese, tutti i beni che figurano ad esso appartenenti sono da presumere, salvo prova contraria, dell'Universitas Civium, ossia del demanio universale soggetto agli usi civici dei "cives" del luogo e, pertanto indisponibili.

L'ovvia conseguenza è che l'intestazione sul certificato catastale storico (all'impianto) al Comune sotto qualsiasi forma, determina presunzione di demanialità civica.


9/19/2014

26-27/09/2014 (Savona): Workshop Internazionale di storia applicata su "Storia locale, patrimonio rurale e beni comuni"

Si terrà il 26/09/2014 a Toirano (Sv) ed il 27/09/2014 a Balestrino (Sv) il primo Workshop Internazionale di storia applicata dedicato a "Storia locale, patrimonio rurale e beni comuni".

Si vuole proporre al di fuori di un ambito strettamente accademico il modello di didattica e di ricerca fortemente interdisciplinare portato avanti negli ultimi 25 anni da parte del Seminario Permanente di Storia Locale dell'Università di Genova. 

Organizzato con la cura scientifica di ricercatori e docenti dell'Università del Piemonte Orientale e dell'Università di Genova (LASA - Laboratorio di Storia e Archeologia Ambientale), in sinergia con le istituzioni e le associazioni locali (Associazione “A cumuna veggia” di Toirano), l'incontro costituisce un momento di riflessione all'interno di un percorso di ricerca sul tema della caratterizzazione del patrimonio rurale portato avanti attraverso un costante confronto con la ricerca storica, archeologica ed ambientale.

Maggiori dettagli e programma completo QUI.

9/12/2014

Comunicato della CONSULTA NAZIONALE del 10/09/2014 su IMU2014

COMUNICAZIONE IMPORTANTE IMU 2014

In riferimento al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29/07/2014 che richiede ai Comuni interessati alla compensazione del minor gettito IMU, nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU dall'art.22 del Decreto-legge 24/04/2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23/06/2014 n.89, di acquisire preventivamente i dati relativi ai predetti terreni, la Consulta Nazionale della Proprietà collettiva, associazione di rappresentanza delle proprietà collettive in Italia, ha già contattato tutti i Comuni nei quali sono presenti propri associati interessati dal provvedimento sopra citato, anche attraverso accordi a livello locale con l’ANCI.

Ciò nonostante, rilevando le numerose richieste di informazioni inviate alla propria email la Consulta intende offrire alcuni spunti per cercare di dare un supporto alle amministrazioni comunali interessate, pur chiarendo fin da subito che la Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva è una associazione che rappresenta le proprietà collettive in Italia e che annovera tra i propri soci enti gestori distinti e rappresentati a livello regionale dai rispettivi coordinamenti e che quindi non è in possesso di elenchi ufficiali al fuori della propria attività istituzionale.

Si fa comunque presente che l'Istat ha inserito le proprietà collettive nel censimento dell'agricoltura e che questi dati, facilmente consultabili nel sito dedicato (www.istat.it/it/censimento-agricoltura/agricoltura-2010), possono offrire un primo importante spunto per comprendere la consistenza della proprietà collettiva sul proprio territorio.

Altro elemento fondamentale sono gli uffici Usi Civici delle amministrazioni regionali, che offrono spesso una completa elencazione delle realtà presenti nel rispettivo ambito territoriale di riferimento.

Entrando ancora più nello specifico (visto il dettaglio dei dati richiesti dal Ministero delle Finanze) si esortano le amministrazioni comunali ad individuare e ad interpellare, se esiste, l'ente gestore di queste proprietà (Asuc, Asbuc o altro ente dotato di personalità giuridica comunque denominato ad es. Comunalie, Comunanza, Università, Ius, Vicinia, ecc.), visto che l'inesistenza del soggetto gestore assoggetterebbe alla stessa amministrazione comunale la responsabilità della gestione di quel patrimonio (ed in quest'ultimo caso la risposta dovrebbe essere a portata di mano) La Consulta rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore indicazione e/o chiarimento.

Il Presidente della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva
Michele Filippini


9/08/2014

IMU ed USI CIVICI: 15 settembre, l’invio dei dati da parte dei Comuni

IMU ed USI CIVICI: 15 settembre, l’invio dei dati da parte dei Comuni

Gli enti locali hanno l’obbligo di inviare al Ministero l’elenco dei terreni a immutabile destinazione agro-silvo pastorale, ai fini della compensazione del minor gettito derivante dall'esenzione IMU.

Con comunicato n. 30881 dell’8 settembre 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze avverte i comuni dell’approssimarsi della scadenza del15 settembre 2014.
Il Decreto del 29 luglio 2014 del Direttore generale delle finanze impone agli enti locali la trasmissione dei dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai fini della compensazione del minor gettito ai sensi del comma 5-bis dell’art. 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2 dell’art. 22 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Vanno inclusi tutti i terreni, fatta eccezione per Bolzano - Al riguardo, si fa presente che, come si evince dalla chiara lettera delle disposizioni recate dal decreto del 29 luglio 2014, l'inserimento dei dati relativi ai predetti terreni nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, riguarda tutti i terreni dei Comuni del territorio nazionale ad eccezione di quelli ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano che, in base alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, ha istituito l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del DPR 31 agosto 1972, n. 670.

Anche i terreni montani e collinari vanno comunicati 
- In considerazione dell’approssimarsi del termine del 15 settembre 2014, il Ministero chiarisce la permanenza di detto adempimento anche nel caso in cui i terreni agricoli dei Comuni, in base all'elenco allegato alla circolare 14 giugno 1993, n. 9 dell’allora Ministero delle finanze, ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e, pertanto, già esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
L'adempimento in questione prescinde, quindi, dalla circostanza che ai terreni suddetti si applichi già l'esenzione di cui al predetto art. 7, comma 1, lett. h) , del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Il ministero nel comunicato in commento, sottolinea, inoltre, che l'inserimento dei dati è, altresì, pregiudiziale alla compensazione del minor gettito dei Comuni nei quali ricadono i terreni in questione non situati in zone montane o di collina, ed è strettamente collegato all'esenzione dall'IMU, di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 16 del 2012, il quale prevede, superando, quindi, l'attuale regime di esenzione, stabilito sulla base della citata circolare n. 9 del 1993, che, "con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri" e che, solo “ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU”. 

Se si omette l’adempimento, i terreni sono considerati inesistenti 
- Si evidenzia, infine, che il mancato inserimento nel termine del prossimo 15 settembre nel portale del federalismo fiscale dei dati indicati dal decreto del 29 luglio 2014 sarà considerato come inesistenza, nel territorio del Comune, di terreni aventi le più volte citate caratteristiche, ai fini della compensazione del mancato gettito IMU, derivante dal nuovo decreto previsto per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Qui il link del Portale Federalismo Fiscale.