11/20/2008

Legge 17 aprile 1957, n. 278 - Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali

Legge 17 aprile 1957, n. 278 
(in Gazz. Uff., 8 maggio, n. 117)
Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali. 

Preambolo 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Articolo 1 
All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali. 
Il Comitato dura in carica quattro anni. 

Articolo 2 
Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'art. 1. 
Ogni elettore vota per quattro candidati. 
Con lo stesso decreto, il prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti. 

Articolo 3 
Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione è fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o più sezioni. 
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed, a parità di voti, il maggiore di età. 

Articolo 4 
Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al prefetto della Provincia. 
Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilità. Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificati dall'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136
Il sindaco convoca gli eletti entro trenta giorni dalla proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del presidente del Comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parità di voti h eletto il più anziano di età. 

Articolo 5 
E' abrogato il terzo comma dell'art. 84 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addi' 17 aprile 1957 
GRONCHI 
SEGNI - TAMBRONI - COLOMBO 
Visto, il Guardasigilli: MORO 

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