11/20/2008

Legge 10 luglio 1930, n. 1078 - Definizione delle controversie in materia di usi civici

Legge 10 luglio 1930, n. 1078 
Definizione delle controversie in materia di usi civici 
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1930, n. 192) 

Art. 1. 
Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'articolo 27, primo capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 
Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e da tutte le altre norme che la completano. 
La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene fatta dal commissario. 

Art. 2. 
La notificazione delle decisioni dei commissari regionali nei procedimenti contenziosi, di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è fatta d'ufficio dalla segreteria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale. 
La decisione è altresì comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

Art. 3. 
La cognizione dei reclami contro le decisioni dei commissari regionali ai sensi dell'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è deferita all'esclusiva competenza della Corte di appello di Roma. 
Il giudizio ha luogo con l'intervento del Pubblico ministero, il quale vi esercita tutte le facoltà che competono alle parti e prende le sue conclusioni per iscritto. 
Si osservano nel giudizio le norme ordinarie della procedura civile e quelle stabilite nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, e nel regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, in quanto non siano modificate dalle disposizioni seguenti. 

Art. 4. 
Il reclamo dev'essere notificato nel termine indicato nell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata con termine a comparire non minore di giorni venti né maggiore di trenta. 
Il reclamo dev'essere comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello. 
Tutte le comparse nel corso del giudizio devono essere comunicate pure all'ufficio del Pubblico Ministero. 

Art. 5. 
Su richiesta della cancelleria della Corte di appello, il commissario, che ha pronunziata la decisione impugnata, trasmetterà alla medesima tutti gli atti istruttori compiuti nella causa dal commissario. 
La stessa cancelleria trasmetterà tali atti alla Corte di cassazione, se la sentenza della Corte di appello sia gravata di ricorso. 

Art. 6. 
Tutti gli atti e i documenti che le parti intendono esibire in giudizio devono essere depositati nella cancelleria prima dell'udienza stabilita per la discussione, entro il termine che sarà fissato dal presidente, il quale nomina il relatore e stabilisce fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte, osservate le disposizioni del penultimo comma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1901, n. 107, e del secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 31 agosto 1901, n. 413. 

Art. 7. 
La notificazione della sentenza della Corte di appello è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti col mezzo del servizio postale. 
La sentenza è altresì comunicata al Pubblico ministero ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

Art. 8. 
Il ricorso per cassazione dev'essere proposto entro 45 giorni dalla notifica della sentenza. 
Quando la sentenza sia cassata, la causa è rinviata alla stessa Corte di appello di Roma, la quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunziato. 

Art. 9. 
Disposizioni generali e transitorie. - Per la trattazione delle cause di appello, di cui nella presente legge, è istituita temporaneamente presso la Corte di appello di Roma una sezione speciale. 

Art. 10. 
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione del Comune o con l'associazione agraria, sempre che non siasi verificata la decadenza di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 

Art. 11. 
I reclami pendenti avanti le Corti d'appello, anche in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge, i quali non siano passati in decisione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione speciale della Corte di appello di Roma. 
Il presidente di questa su richiesta della parte diligente destinerà l'udienza di coinparizione e la cancelleria notificherà d'ufficio tale provvedimento alle parti per mezzo del servizio postale. 
Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sarà fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti cadranno in perenzione. 
Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione speciale. 

Art. 12. 
Gli Istituti di credito agrario indicati nell'art. 14 del R. decreto legge 29 luglio 1927, numero 1509, porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti per le spese delle operazioni che i comuni siano nell'impossibilità di anticipare, quando siano riusciti inefficaci i provvedimenti previsti dall'articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 
Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti di credito agrario e degli interessi in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto sarà effettuato in non più di cinque rate annuali e sarà garantito con rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale. 
Le somme di cui al comma precedente saranno poste a carico degli interessati con provvedimento del commissario ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401. 

Art. 13. 
Con le stesse norme l'Istituto di credito agrario per la Sardegna anticiperà le somme necessarie per l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti cussorgiali e di usi civici. 
Il commissario per la Sardegna curerà con suo provvedimento la retrocessione delle cussorgie. 

Art. 14. 
Le disposizioni contenute nell'art. 22 del testo unico 30 dicembre 1925, n. 3256, e nel secondo capoverso dell'art. 18 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530, per quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei concessionari delle bonifiche degli estagli dei terreni di demanio comunale, sono abrogate. I Comuni proprietari saranno soggetti agli obblighi stabiliti per ogni altro proprietario di terreni del comprensorio. 

Art. 15. 
Con regolamento da approvarsi con R. decreto saranno emanate le norme per la esecuzione delle presenti disposizioni. 

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