11/20/2008

INTERVERSIONE DEL POSSESSO


È il mutamento della detenzione in possesso o del possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui (es.: usufrutto, superficie, enfiteusi) in possesso coincidente all'esercizio del diritto di proprietà.
L’interversione del possesso indica comunemente, sia la fattispecie giuridica per la quale la detenzione si muta in possesso pieno, sia la fattispecie giuridica per cui il possesso di un diritto reale minore (possesso minore) si trasforma nella situazione possessoria corrispondente al diritto di proprietà (possesso pieno). La prima delle due fattispecie è contemplata dall’art. 1141 c.c. a mente del quale l’interversione del possesso (rectius della detenzione in possesso) non può aver luogo finché il titolo della detenzione non venga ad essere mutato per fatto proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta dal detentore contro il possessore. Analogamente l’art. 1164 c.c. stabilisce che l’interversione del possesso da parte del titolare di un diritto reale su cosa altrui non può avvenire che per effetto di un mutamento per causa proveniente dal terzo o per opposizione fatta nei confronti del proprietario.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1141 c.c. e 1164 c.c. è chiaro che l’interversione del possesso può avvenire o per causa proveniente dal terzo o per effetto di opposizione fatta nei confronti del proprietario.
Per quel che concerne l’atto d’opposizione nei confronti del proprietario, idoneo ad integrare la fattispecie dell’interversione del possesso, non può concretarsi in un contegno meramente omissivo ma deve consistere in una manifestazione esteriore d’opposizione che può risultare da una manifestazione espressa di volontà oppure da un comportamento concludente.
Da tale momento comincerà a decorrere il tempo necessario per l'usucapione del diritto di proprietà (artt. 1141, 1164 c.c.).
Per aversi l'interversione del possesso occorre, però, una causa proveniente da un terzo o un'opposizione del possessore contro il diritto del proprietario; è necessaria, pertanto, una manifestazione esterna, non essendo sufficiente un cambiamento interno dell'animus possidendi.
L'opposizione nei confronti del proprietario deve essere inequivocabilmente diretta contro di lui, in modo da essere portata a sua conoscenza.
Nell'enfiteusi, il diritto del concedente a riscuotere il canone non si estingue per usucapione per il preciso disposto dell’art. 1164 del Codice Civile (interversione del possesso): si può usucapire solo il diritto dell'enfiteuta, mentre il dominio diretto è imprescrittibile; ai sensi dell'art. 1164 del Codice Civile (e prima ancora l'art. 2116 del vecchio Codice Civile abrogato), l'enfiteuta non può usucapire il diritto del concedente; secondo svariate pronunce della Cassazione (4231/76 - 323/73 - 2904/62 - 2100/60 - 177/46), tutte concordi, "l’omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutarne il titolo del possesso, neppure nel singolare caso sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva".

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