11/20/2008

Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 21 settembre 1984

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Considerato che l'art. 9 della Costituzione affida alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico della Nazione; 

Considerato che la legge 22 luglio 1975, n. 382 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, hanno affidato allo Stato e alle regioni la tutela del patrimonio paesaggistico, individuando, nella materia, competenze in molti casi cumulative e concorrenti;

Considerato che di fatto, specie nei tempi più recenti, lo Stato, e per esso il Ministero per i beni culturali e ambientali, e le regioni hanno agito convergentemente per la tutela di detti beni;

Rilevato che la molteplicità dei provvedimenti che sono stati o saranno adottati impone l'esigenza di un loro coordinamento metodologico e normativo, che utilizzando gli strumenti giuridici esistenti, configuri nel suo insieme una disciplina coerente e perequata degli interessi in questione su tutto il territorio nazionale, presupposto indispensabile della redazione di piani paesistici;

Considerato che la situazione attuale è resa difforme e sperequata dalle forti disparità di tempi con cui si procede alla redazione dei piani paesistici, e che sono in vigore soltanto dieci piani paesistici;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministro per i beni culturali e ambientali ha conservato in materia i seguenti poteri: a) il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme; b) il potere di inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi regionali;

Rilevato che le zone del territorio nazionale, ricadenti in fasce territoriali che segnano le grandi linee di articolazione del suolo e delle coste costituiscono di per se stesse, nella loro struttura naturale, il primo ed irrinunciabile patrimonio di bellezze naturali e d'insieme dello stesso territorio nazionale;

Considerato perciò che alle coste, ai fiumi, ai torrenti, ai corsi d'acqua, alle montagne, ai ghiacciai, ai circhi glaciali, ai parchi, alle riserve, ai boschi, alle foreste, alle aree assegnate alle Università agrarie, o destinate a usi civici, in quanto attualmente non siano soggetti a vincoli paesistici, deve essere assicurata una specifica tutela per il loro sopra indicato primario valore paesistico, e che detti beni costituiscono una realtà individuata sul territorio da evidenti caratteri fisici;

Rilevata altresì l'assoluta necessità di evitare 11 crescente degrado del patrimonio ambientale, emerso anche alla constatazione delle forze politiche e sociali ed a livello parlamentare in occasione della discussione dell'iniziativa legislativa sul condono edilizio;

Ritenuto che tale crescente degrado sottrae ininterrottamente agli organi competenti la possibilità di tener conto, nell'adozione di provvedimenti paesistici, delle essenziali caratteristiche morfologiche ed estetiche del territorio;

Considerato che appare, pertanto, indispensabile per le zone attualmente non disciplinate dai piani territoriali paesistici, il ricorso ai cennati poteri concernenti la individuazione delle zone da proteggere e l'adozione di provvedimenti cautelari urgenti per rendere più incisiva l'attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento esecutivo approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nonché l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, di quelle a statuto ordinario e delle altre amministrazioni pubbliche e fermi restando i vincoli paesistici attualmente esistenti;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici che ha espresso i data 19 settembre 1984 il proprio parere ai sensi dell'art. 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, prescritte per «gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno»;

Decreta:
1. Ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai punti 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono quindi sottoposti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge [con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41- quinquies, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765] i seguenti beni e luoghi:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1800 metri sul livello del mare;
e) i ghiacciai e circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i boschi e le foreste;
h) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-quinquies, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di adozione del presente decreto.

2. Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai numeri 1), 3) e 4) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in vista dell'adozione di adeguati provvedimenti di pianificazione paesistica, i competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, individuano con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone sopra indicate, nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e ai sensi del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 ed, inoltre, in altre zone di interesse paesistico le aree in cui sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori.

Gli organi suddetti trasmettono gli elenchi entro i successivi trenta giorni al Ministro per i beni culturali e ambientali che, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, approva gli elenchi stessi.

La notificazione del decreto avverrà secondo le formalità previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357.

Nessun commento:

Posta un commento