11/01/2008

DLL 19 ottobre 1944, n. 284 - abrogato

Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284. 
Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini.
(Gazz. Uff. 7 novembre 1944, n. 78, serie speciale).
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Vedi: NORMATTIVA

Visti i Regi decreti 3 agosto 1891, n. 510, e 6 agosto 1891 n. 518; i Regi decreti 22 maggio 1924, n. 751; 28 agosto 1924, n. 1484; 16 maggio 1926, n. 895, convertiti in legge con modificazioni, con la legge 16 giugno 1927, n. 1766; il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, che approva il regolamento per la legge 16 giugno 1927, n. 1766; la legge 16 marzo 1931, n. 377; il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944.

Art. 1. - I commissari per la liquidazione degli usi civici, su richiesta dei Comuni e delle Università o Associazioni agrarie, possono, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, nonché della legge 16 marzo 1931, n. 377, la concessione ad utenza con l'obbligo di migliorare, delle terre convenientemente utilizzabili per la cultura agraria di cui al 1° comma dell'art. 11 della sopra detta legge 16 giugno 1927. 

Art. 2. — La concessione è fatta mediante ripartizione in quote, costituenti congrue unità colturali, da assegnarsi ai capi famiglia indicati nell'art. 51 del regolamento di esecuzione 26 febbraio 1928, n. 332, che siano coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelli meno abbienti, purché diano affidamento di trame la maggiore utilità. 

Art. 3. - II piano di ripartizione, con la indicazione delle opere di miglioria che i concessionari debbono eseguire, dei canoni da imporsi a costoro nonché del termine infra il quale le opere di miglioria debbono essere eseguite, è compilato dal tecnico comunale o da altro tecnico, all'uòpo incaricato dal Comune, dalla Università o Associazione agraria, in un termine brevissimo ed in ogni caso, non superiore ai quindici giorni.

Art. 4. - Compilato il piano di ripartizione, il sindaco od il presidente dell'Università od Associazione agraria formula un bando da pubblicarsi nell'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune e della frazione, col quale tutti i capi di famiglia che credono di avere diritto a concorrere alla assegnazione delle terre sono invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del bando medesimo.
Qualora il capo famiglia sia assente per causa di guerra può concorrere all'assegnazione un congiunto o un altro suo rappresentante.
Art. 5. - Agli atti di ripartizione sono applicabili le disposizioni degli articoli 49 ultimo comma (salvo per ciò che riguarda il termine ridotto dal precedente articolo) e degli articoli 50, 52. 53. 54. 55 del citato regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
Le domande per l'assegnazione delle quote ed il ricorso al commissario contro il deliberato della Commissione comunale sono però redatti in carta semplice. 

Art. 6. - Scaduto il termine di cui all'art. 4 il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria trasmette immediatamente le domande alla Commissione di cui all'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, la quale forma l'elenco degli aventi diritto nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione delle domande stesse.
Il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria, alla sua volta, trasmette tutti gli atti ed i ricorsi al commissario per gli usi civici, il quale deve formare l'elenco definitivo entro il termine di giorni quindici dalla ricezione degli atti e dei ricorsi.
Nella prima domenica successiva alla formazione definitiva dell'elenco la Commissione di cui all'art. 52 del regolamento di esecuzione procede al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.
Il verbale di sorteggio è subito trasmesso al commissario il quale constatatane la regolarità, emana, entro cinque giorni il decreto di assegnazione. Questo decreto costituisce il titolo dei quotisti.

Art. 7. - L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta con l'obbligo della osservanza delle condizioni stabilite nel piano di ripartizione da accertarsi dall'Ispettorato provinciale agrario.
Le unità fondiarie non possono in nessun caso essere divise, alienate o cedute sotto pena di ridevoluzione all'Ente concedente.
Le unità fondiarie ridevolute o abbandonate sono riassegnate a norma degli articoli 5 o 6 del presente decreto.
Eseguite le migliorie di cui all'art. 3, che sono di volta in volta accertate dall'ispettore provinciale agrario, il commissario provvede a trasformare le concessioni in enfiteusi perpetue. All'atto della concessione in enfiteusi sono fissati i canoni definitivi, a norma dell'articolo 10, della legge 16 giugno 1927, numero 1766.

Art. 8. - Per tutto il termine indicato nell'art. 1 del presente decreto, in pendenza delle operazioni di liquidazione degli usi civici sulle terre dei privati, il commissario può, con decreto motivato, su domanda degli, Enti interessati, sentito l'ispettore provinciale agrario e le parti, attribuire, a titolo di compenso provvisorio, salva la liquidazione definitiva, ai Comuni, frazioni di Comuni, Università o Associazioni agrarie, una quota parte dei terreni sui quali pacificamente si esercita l'uso civico di semina. La quota, determinata dal commissario in base alla scala dei compensi stabilita nell'art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (4), viene ripartita secondo le norme del presente decreto.

Art. 9. - I provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva, preveduti dal presente decreto, sono soggetti alle tasse fisse minime di registro e di trascrizione.
Salvo quanto disposto nel comma precedente, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la ripartizione e la concessione delle terre o per la liquidazione provvisoria ai sensi dell'art. 8 sono esenti da qualsiasi tributo e dai diritti catastali di voltura.

Art. 10. - II presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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