11/20/2008

Difesa

Proprietà privata costituitasi nel demanio: in tempo remoto ed a carico del demanio (feudale in genere) sorsero le difese che costituivano proprietà private del feudatario, libere da ogni uso e diritto dei cittadini, se attuate nel tempo e nelle forme previste dalle prammatiche De Salario (I del 1483) e De Baronibus (XI del 1536).

Alle difese, che in genere sono quelle riconosciute dalla R. Camera o dal S. R. Consiglio o dalla Commissione Feudale, non devono equipararsi nè le chiusure a difesa, fatte dai Comuni per attuare temporanee chiusure sul proprio demanio (caso ricorrente quando il Comune, sfruttando l'equivoco dell'appellativo che un fondo demaniale assunse, di difesa comunale, sostenga la patrimonialità della presunta difesa che invece non è altro che demanio civico comunale, eventualmente concesso per usi temporanei), nè le parate ossia le temporanee soppressioni dell'esercizio degli usi attuate da feudatari e Comuni durante il periodo della raccolta di ghiande o castagne o prodotti simili, né quelle speciali occupazioni che furono i parchi chiusi di alcune località pugliesi e i parchi e gli stocchi del Gargano, occupazioni regolate dalla legge demaniale.

Verso la fine dell’epoca feudale (nel basso medioevo), i baroni cominciarono a chiudere zone del demanio feudale con siepi o muri, nascquerò così le difese, i parchi, le chiuse o le chiusure, le menzane, allo scopo di coltivarli sottraendoli così all’uso dei cives, con essi furono istituiti i diritti di fida e di diffida, di imporre, cioè, una tassa per la fruizione e, rispettivamente, una multa per i trasgressori. Oltre che sui pascoli diritti di fida vennero imposti su pressoché tutte le attività connesse con l'economia dell'incolto. Lo stesso Stato non mancò di erigere proprie difese, soprattutto (nel Medio Evo) al fine di individuare aree riservate all'esercizio della caccia. 

Benché le difese si potessero costituire solo con il regio assenso ed il voto favorevole di tutta la popolazione riunita in assemblea, nella realtà il consenso dei cittadini spesso era estorto con le minacce e la violenza.

Le prammatiche erano lo strumento con cui il re tutelava l’integrità del demanio e impediva la vendita delle difese che i baroni pretendevano essere di natura patrimoniale. Si ricorda la Prammatica De Salario del 1483 di Ferdinando I° d’Aragona che ordinò l’apertura delle difese abusive sul demanio feudale, e la Prammatica De Baronibus di Carlo V che nel 1536 sancì i medesimi principi e dichiarò l’inalienabilità del demanio. 

Per la costituzione della difesa, dopo la “De Baronibus” del 1536 fu stabilita la necessità dell’assenso regio, o il consenso dei cittadini, oppure il possesso continuato del fondo nello stato di difesa anteriormente al 1536.

Con l'art. 3 del Regio Decreto 03 Dicembre 1808 (istruzioni per l'esecuzione della Legge 01/09/1806) sono escluse, dalla divisione dei demani, le difese legittimamente costituite.

Con il Regio Decreto 10 marzo 1810 di Gioacchino Murat (Istruzioni per la divisione dei demani), vennero impartite le Istruzioni dirette ai Commissari, da seguire per la divisione in massa dei demani e per lo scioglimento delle promiscuità. Fu stabilito, inoltre che i demani universali usurpati dai baroni con la costituzione di “difese”, dovevano tornare nel possesso dei Comuni (art. 21).

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