9/20/2008

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 22-07-1994 - REGIONE VENETO

Norme in materia di usi civici. 
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 61 
del 26 luglio 1994

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge: 


Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite con DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e con DPR 24 luglio 1977, n. 616, con la presente legge disciplina l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle all'uso previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Sono terre di uso civico, ai fini della presente legge, quelle provenienti dalla liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, le terre di cui sono titolari comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici, le terre derivanti da scioglimento di promiscuità, da permute con altre terre di uso civico, da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge n. 1766/1927, da acquisti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché da provvedimenti di estinzione di usi civici.
2. Sono assoggettate alla disciplina della presente legge le costruzioni realizzate su terreno di uso civico.
3. Sono altresì assoggettati alle disposizioni della presente legge i beni di cui al comma 1 e 2 di proprietà collettiva delle generalità degli abitanti nel territorio di frazioni già costituenti comune o già facenti parte di altri comuni.

Art. 3 - Competenze regionali.

1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, al Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana spettano:
a) l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico;
b) la tenuta dell'archivio delle terre di uso civico da istituirsi da parte della Giunta regionale;
c) la redazione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale delle terre di uso civico.

Art. 3 bis - Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico. (1)

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 “Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali.”, con decreto, indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico. 
1 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le procedure e modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione o il rinnovo dei comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico. (2)

Art. 4 - Accertamento delle terre di uso civico.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e trasmette ai comuni, ove esiste, l'elenco delle terre di uso civico indicando i relativi dati catastali e il provvedimento di riconoscimento, ovvero la richiesta di verifica dell'esistenza di terre di uso civico.
2. L'elenco, entro trenta giorni, è comunicato dai comuni ai comitati frazionali, se costituiti, ed è affisso all'albo pretorio per sessanta giorni. Gli interessati possono prenderne visione e presentare al competente comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.
3. I comuni, sentito il comitato frazionale se costituito, nei successivi sessanta giorni trasmettono alla Giunta regionale ogni notizia sullo stato delle terre di uso civico ricomprese nell'elenco o comunque esistenti nel proprio territorio. La comunicazione in ordine alle terre non ricomprese nell'elenco vale come richiesta di promuovere il procedimento di verifica delle stesse.
4. I comuni segnalano alla Giunta regionale le occupazioni abusive delle terre o i possessi fondati su titolo illegittimo nello stesso termine di cui al comma 3.
5. Nei novanta giorni successivi, la Giunta regionale emana:
a) i provvedimenti di reintegra dei terreni nei casi di occupazioni abusive o di possesso fondato su titolo illegittimo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7;
b) promuove le verifiche per le terre suscettibili di accertamento;
c) dichiara l'inesistenza dei diritti di uso civico;
d) forma l'inventario delle terre di uso civico già accertate e delle terre per le quali è promossa la verifica o già verificate con esito negativo.
6. Le terre in promiscuità di cui all'articolo 8 della legge n. 1766/1927 sono iscritte negli inventari in capo a tutti gli enti partecipanti alla stessa.
7. Gli inventari sono trasmessi ai comuni per essere affissi nell'albo pretorio ed al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Per i beni di cui al comma 3 dell'articolo 2 la Giunta regionale trasmette gli elenchi di cui al comma 2 del presente articolo al comitato per l'Amministrazione separata di beni di uso civico di cui all'articolo 26 della legge n. 1766/1927 e all'articolo 64 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
9. Su proposta dei comuni interessati e, nel caso di cui al comma 8, su proposta dell'amministrazione separata, la Giunta regionale nomina periti esterni con specifica competenza in materia, i cui compensi sono calcolati sulla base delle tariffe professionali. La Regione concorre nelle spese nella misura massima del settantacinque per cento (3) degli importi ammissibili.

Art. 5 - Assegnazione a categoria.

1. La Giunta regionale assegna, con proprio provvedimento, le terre di uso civico alle categorie a), b) previste dall'articolo 11 della legge n. 1766/1927.
2. L'autorizzazione all'alienazione delle terre e al mutamento di destinazione è concessa soltanto per i terreni assegnati alla categoria a).
3. Le terre assegnate alla categoria b), la cui ripartizione è sospesa fino alla redazione del piano tecnico di sistemazione previsto dall'articolo 13 della legge n. 1766/1927, possono essere gestite temporaneamente a norma dell'articolo 15 della medesima legge.

Art. 5 bis - Regime giuridico. (4)

1. I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge. 
2. La Regione, a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 4, provvede ad annotare entro novanta giorni nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio intestato al comune, ovvero per i beni frazionali e per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 2 nel foglio intestato alla amministrazione separata dei beni di uso civico, o nel foglio relativo ai singoli beni, la dizione "Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato all'esercizio dei diritti collettivi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 ". Il vincolo è riconosciuto di interesse generale. 
3. Alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, regolarmente costituite, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico. 
4. In relazione a detto riconoscimento, le amministrazioni separate dei beni di uso civico adottano con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti assegnati i seguenti atti: 
a) lo statuto della amministrazione separata, redatto secondo le proprie consuetudini nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente; 
b) l'elenco dei beni frazionali di uso civico. 
5. Gli atti di cui al comma 4 sono approvati dalla assemblea dei frazionisti ed inoltrati, con il corredo degli atti e delle deliberazioni, al Presidente della Giunta regionale.

Art. 6 - Convalida delle autorizzazioni.

1. La Giunta regionale convalida le autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di destinazione di terre di uso civico rilasciate in assenza di assegnazione alla categoria a) di cui all'articolo 11 della legge n. 1766/1927, quando l'atto di alienazione è stato stipulato e trascritto ovvero quando il mutamento di destinazione è stato realizzato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 - Sanatoria edilizia e sclassificazione dei terreni.

1. Le opere realizzate su terreni di uso civico senza la prescritta autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione possono ottenere la sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, previo rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 8 della presente legge.
2. La Giunta regionale, su richiesta motivata del comune interessato, che delibera sentito il comitato frazionale se esistente, può disporre la sclassificazione di terre di uso civico che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate.
3. Per i beni di cui all'articolo 2, comma 3, la Giunta regionale delibera su richiesta motivata del Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico.

Art. 8 - Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione.

1. Per l'alienazione o mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il Comune, sentiti i comitati frazionali se costituiti, o il Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui all'articolo 2, comma 3, richiedono, nel rispetto del piano di utilizzo, di cui all'articolo 9, l'autorizzazione al Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto n. 332/1928. (5)
2. Il Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del regio decreto n. 332/1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico, in conformità del piano di utilizzo delle terre di uso civico. (6)
3. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonchè il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'Ente originario per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.
4. Le somme introitate dal Comune o dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettività.

Art. 9 - Piano di utilizzo delle terre di uso civico.

1. I Comuni e le Amministrazioni separate frazionali interessate, nell’ambito delle operazioni di accertamento delle terre di uso civico di cui all’articolo 4, predispongono il piano di utilizzo delle terre stesse. (7)
2. Il piano indica:
a) le utilizzazioni delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, specificando altresì le zone che possono avere una utilizzazione diversa;
b) le superfici da riservare, secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'articolo 1021 del codice civile, all'esercizio degli usi civici di carattere essenziale da parte degli aventi diritto;
c) le disponibilità finanziarie necessarie da destinare alla valorizzazione delle terre di uso civico, con l'individuazione degli interventi prioritari;
d) le forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico appartenenti alla categoria a) ricomprese nell'articolo 10 della presente legge.
3. Il piano è approvato dalla Giunta regionale ed ha validità decennale. (8)

Art. 10 - Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria a).

1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) sono gestite:
a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibile;
b) mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali , con priorità a quelli residenti nel comune intestatario delle terre stesse. (9)
2. I proventi introitati dai comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.

Art. 11 - Vigilanza.

1. Al fine di tutelare le terre di uso civico, delle quali non è contestata la natura, dalle occupazioni, manomissioni e danneggiamenti, la vigilanza spetta al personale di vigilanza dei comuni ed alle amministrazioni separate per i territori di competenza, agli agenti del corpo forestale dello Stato, nonché al personale regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 . (10)
2. Il Presidente della Giunta regionale ordina, previa diffida, il ripristino delle terre manomesse o di quelle danneggiate nonché il rilascio delle terre occupate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Art. 12 - Abrogazione.

1. L'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è abrogato.

Art. 13 - Norma finanziaria.

omissis (11)

Note

(1) Articolo inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 . Nel testo licenziato dall’aula per mero errore materiale e scritto “fazionali” anzichè “frazionali” nel titolo della legge 17 aprile 1957, n. 278. Vedi avviso di rettifica in BUR n. 34/2005.
(2) Comma aggiunto da art. 10 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
(3) Comma così modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , che ha sostituito le parole 50 per cento con 75 per cento.
(4) Articolo inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
(5) Comma così modificato da art. 43 comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 che ha sostituito le parole Giunta regionale con le parole Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana.
(6) Vedi nota (5)
(7) Comma così sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
(8) Comma così sostituito da comma 2 art. 4 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
(9) Lettera così modificata da art. 11 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che sostituisce le parole “e imprenditori agricoli a titolo principale” con le parole “, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali , con priorità a quelli”.
(10) La legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 è una legge di novellazione integrazione della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e l'art. 4 stabilisce che "1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell'art. 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitati anche al Dipartimento per le foreste e l'economia montana della Giunta regionale.
2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l'economia montana e dei servizi forestali regionali, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla presente legge sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale".
(11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.

Venezia, 22 luglio 1994 

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