9/20/2008

Circ. 17 febbraio 1999, n. 40/E - MINISTERO DELLE FINANZE - Dipartimento delle Entrate

Imposte sui redditi, art. 88, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come integrato dall'art. 22 della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Associazioni ed enti gestori di demani collettivi.

L'art. 22 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha modificato l'art. 88, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riconducendo fra gli enti non soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi".

La disposizione ha effetto, ai sensi dell'art. 65 della medesima legge n. 449 del 1997, dal 1° gennaio 1998.

Riguardo all'espressione "associazioni ed enti gestori di demani collettivi" si fa presente quanto segue.

L'espressione "demani collettivi" individua beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico, caratterizzati da un particolare regime giuridico consistente, in via generale, nell'inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo a favore di collettività che hanno su tali beni diritti di godimento sotto varie forme (pascolo, caccia, macchiatico, legnatico, ecc.), finché persistono tutti gli anzidetti vincoli.

Si tratta, in sostanza, di beni di uso civico, detti anche beni demaniali o collettivi, appartenenti ai comuni o alle stesse comunità di beneficiari (università, associazioni agrarie, ecc.) comunque denominate.

La collettività esercita sui beni in questione diritti civici perpetui di godimento di natura pubblicistica, per cui la loro disciplina è equiparata al regime di demanialità, con le conseguenti peculiari caratteristiche surrichiamate (inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità, indisponibilità) proprie dei beni demaniali pubblici.

Tali diritti, di origini antichissime (molti risalgono al medioevo) - definiti in dottrina come diritti spettanti a una collettività organizzata o no in una persona giuridica pubblica a sé, ma comunque concorrente a formare l'elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica, ed ai singoli, che la compongono - consistono nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi o dalle acque di un determinato territorio.

Contenuto dell'uso civico è, quindi, il godimento a favore della generalità e non di un singolo o di singoli.

Quanto sopra precisato, si fa presente che l'espressione "associazioni ed enti gestori dei demani collettivi" deve, pertanto, ritenersi riferita a quelle strutture organizzative, comunque denominate, preposte dall'ordinamento giuridico all'amministrazione degli anzidetti beni.

Si evidenzia che tali enti hanno assunto nelle diverse zone d'Italia denominazioni differenziate.

La diversificazione delle realtà locali consente, perciò, in questa sede, solo un'indicazione a titolo esemplificativo degli enti in esame.

In particolare si richiamano le associazioni e le università agrarie di varia origine e denominazione.

Tra le principali associazioni agrarie figurano quelle dell'arco alpino e le associazioni agrarie dell'Italia centrale, in specie le università agrarie e i domini collettivi degli ex Stati Pontifici.

Si richiamano, altresì, fra gli enti in argomento, le partecipanze agrarie. Queste ultime provengono, in via generale, da lontane concessioni enfiteutiche eseguite per lo più in Emilia. Le più note di esse sono, infatti, le c.d. partecipanze emiliane.

Si ricordano, infine, le regole, fra le quali si citano ad esempio le Regole della Magnifica comunità cadorina, le Regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo e quelle del Comelico.

Le Direzioni Regionali in indirizzo individueranno, sulla base delle precisazioni sopra svolte, gli enti operanti nell'ambito della Regione che, indipendentemente dalla denominazione assunta, possono, dall'esame della specifica disciplina e di ogni altro elemento eventualmente acquisito dalle amministrazioni locali competenti, ricondursi fra le associazioni di cui all'art. 88, comma 1, del T.U.I.R., con preghiera di riferire in merito alla scrivente.

Il Direttore generale

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